Art. 1076 Codice Civile

Esercizio servitù a tempo diverso (Art. 1076)

L'esercizio di una servitù in un tempo diverso da quello stabilito dal titolo o dal possesso non impedisce l'estinzione per prescrizione. Vedi Art. 1076 c.c.

Testo ufficiale Art. 1076 Codice Civile — Italia

L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l'estinzione per prescrizione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che se l'uso della servitù avviene in un orario o periodo diverso da quello indicato nel titolo costitutivo o nel possesso che ha portato all'acquisto, questo non blocca il decorso della prescrizione estintiva. Per la prescrizione (ventennale, ex art. 1073) conta solo l'esercizio conforme al titolo o al possesso. Un uso non conforme è come se non ci fosse: non interrompe il termine e non impedisce che la servitù si estingua per mancato uso.

La norma si collega all'art. 1065 (esercizio conforme) e all'art. 1075 (esercizio limitato). Non dice che l'uso non conforme estingua automaticamente la servitù, ma solo che non ne impedisce l'estinzione per prescrizione. Perché la servitù si estingua occorre che il titolare non la eserciti in modo conforme per vent'anni.

In pratica, se il diritto di passaggio è solo di giorno, passare di notte non conta come esercizio utile ai fini della prescrizione. Lo stesso vale per una presa d'acqua consentita solo il lunedì, se usata il venerdì.

Quando si applica

  • Il titolare di una servitù di passaggio pedonale (solo di giorno) attraversa il fondo servente di notte; questo non interrompe la prescrizione ventennale.
  • Una servitù di acquedotto permette di prelevare acqua solo nei mesi estivi; il titolare preleva in inverno, ma ciò non impedisce l'estinzione per non uso.
  • Il diritto di veduta è esercitato con finestre aperte su un lato diverso da quello previsto dal titolo; l'uso non conforme non blocca la prescrizione.
  • Una servitù di pascolo consente il pascolo solo da maggio a settembre; il titolare pascola a ottobre, ma non interrompe il termine estintivo.
  • Il proprietario del fondo dominante percorre la strada servente con un veicolo, mentre il titolo prevede solo il transito a piedi; l'uso non conforme non vale come esercizio della servitù.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda l'estinzione automatica della servitù per esercizio non conforme: la servitù non si estingue solo perché usata in modo diverso, ma il termine di prescrizione continua a decorrere.
  • Non disciplina l'impossibilità di uso (ex art. 1074) o l'abbandono del fondo servente (art. 1070).
  • Non si applica alle modifiche dell'esercizio della servitù (aggravamento o diminuzione, art. 1067), che richiedono un accordo o un provvedimento giudiziale.
  • Non riguarda l'estinzione per confusione (art. 1072) o per rinuncia.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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