Servitù sul fondo enfiteutico: cessazione – Art. 1077
Art. 1077: le servitù create dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, prescrizione o devoluzione.
Le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce che le servitù (come il diritto di passaggio o di presa d'acqua) create dall'enfiteuta sul terreno che ha in concessione cessano automaticamente quando finisce l'enfiteusi. L'enfiteusi può estinguersi per tre motivi: allo scadere del termine previsto, per prescrizione (cioè quando l'enfiteuta non esercita i suoi diritti per un lungo periodo), oppure per devoluzione (quando il proprietario del fondo rientra in possesso per inadempienze dell'enfiteuta).
La servitù quindi non sopravvive alla fine del diritto principale dell'enfiteuta. Se l'enfiteusi termina, le servitù che lui aveva imposto sul fondo vengono meno, indipendentemente dal fatto che il titolare della servitù (il fondo dominante) ne avesse ancora bisogno.
Quando si applica
- L'enfiteuta concede a un vicino il diritto di passaggio con una strada sul fondo enfiteutico. Allo scadere del termine dell'enfiteusi, il passaggio cessa.
- Un enfiteuta permette a un comune di prelevare acqua da una sorgente sul fondo. L'enfiteusi si estingue per prescrizione (mancato esercizio dei diritti dell'enfiteuta per lungo tempo). Il comune perde il diritto di presa.
- Il proprietario del fondo chiede la devoluzione perché l'enfiteuta non ha eseguito i miglioramenti. La servitù di acquedotto costituita dall'enfiteuta si estingue con la devoluzione.
- Un enfiteuta costituisce una servitù di scarico a favore di un edificio vicino. Se l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, l'edificio perde il diritto di scarico.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda le servitù costituite a favore del fondo enfiteutico (ad esempio, una servitù di passaggio a vantaggio del fondo dell'enfiteuta): queste sono coperte dall'art. 1078.
- Non si applica alle servitù costituite dal proprietario del fondo prima di concedere l'enfiteusi: tali servitù restano in vigore indipendentemente dall'estinzione dell'enfiteusi.
- Non tratta della cessazione delle servitù per confusione (art. 1072) o per impossibilità di uso (art. 1074), che hanno proprie norme.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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