Servitù a favore del fondo enfiteutico e altri: Art. 1078
Le servitù costituite dall'enfiteuta, usufruttuario o marito a favore del rispettivo fondo non si estinguono con la fine dell'enfiteusi, usufrutto o dote.
Le servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'enfiteuta, l'usufruttuario e il marito (nel regime dotale) possono costituire servitù a favore del fondo su cui hanno un diritto limitato. Quando quel diritto si estingue – per scadenza, morte, rinuncia o altra causa – la servitù non viene meno. Rimane come peso sul fondo servente e come vantaggio per il fondo dominante.
Il principio vale per tutte e tre le figure: servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico, dall'usufruttuario a favore del fondo in usufrutto e dal marito a favore del fondo dotale. La servitù è legata al fondo, non alla persona che l'ha creata.
Quando si applica
- Un enfiteuta concede una servitù di passaggio a un vicino per accedere al fondo enfiteutico. L'enfiteusi si estingue, ma il vicino continua a passare.
- Un usufruttuario di un terreno agricolo costituisce una servitù di acquedotto per irrigare il fondo. L'usufrutto termina, la servitù resta attiva.
- Il marito, prima della riforma del diritto di famiglia, costituisce una servitù di veduta sul fondo dotale. La dote si scioglie, la servitù sopravvive.
- Un enfiteuta crea una servitù di non edificare a favore del fondo enfiteutico. L'enfiteusi si estingue, il divieto di edificare rimane a carico del fondo servente.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda le servitù costituite dal nudo proprietario a carico del fondo enfiteutico o in usufrutto – queste seguono le regole generali (artt. 1067 e seguenti).
- Non disciplina la validità della servitù in sé, ma solo l'effetto dell'estinzione del diritto limitato.
- Non si applica alle servitù costituite dall'enfiteuta o dall'usufruttuario a favore di un fondo diverso da quello su cui hanno il diritto – tali servitù si estinguono con il diritto stesso.
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