Art. 1078 Codice Civile

Servitù a favore del fondo enfiteutico e altri: Art. 1078

Le servitù costituite dall'enfiteuta, usufruttuario o marito a favore del rispettivo fondo non si estinguono con la fine dell'enfiteusi, usufrutto o dote.

Testo ufficiale Art. 1078 Codice Civile — Italia

Le servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'enfiteuta, l'usufruttuario e il marito (nel regime dotale) possono costituire servitù a favore del fondo su cui hanno un diritto limitato. Quando quel diritto si estingue – per scadenza, morte, rinuncia o altra causa – la servitù non viene meno. Rimane come peso sul fondo servente e come vantaggio per il fondo dominante.

Il principio vale per tutte e tre le figure: servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico, dall'usufruttuario a favore del fondo in usufrutto e dal marito a favore del fondo dotale. La servitù è legata al fondo, non alla persona che l'ha creata.

Quando si applica

  • Un enfiteuta concede una servitù di passaggio a un vicino per accedere al fondo enfiteutico. L'enfiteusi si estingue, ma il vicino continua a passare.
  • Un usufruttuario di un terreno agricolo costituisce una servitù di acquedotto per irrigare il fondo. L'usufrutto termina, la servitù resta attiva.
  • Il marito, prima della riforma del diritto di famiglia, costituisce una servitù di veduta sul fondo dotale. La dote si scioglie, la servitù sopravvive.
  • Un enfiteuta crea una servitù di non edificare a favore del fondo enfiteutico. L'enfiteusi si estingue, il divieto di edificare rimane a carico del fondo servente.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda le servitù costituite dal nudo proprietario a carico del fondo enfiteutico o in usufrutto – queste seguono le regole generali (artt. 1067 e seguenti).
  • Non disciplina la validità della servitù in sé, ma solo l'effetto dell'estinzione del diritto limitato.
  • Non si applica alle servitù costituite dall'enfiteuta o dall'usufruttuario a favore di un fondo diverso da quello su cui hanno il diritto – tali servitù si estinguono con il diritto stesso.

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