Accertamento e tutela della servitù - Art. 1079
Il titolare di una servitù può ottenere dal giudice l'accertamento, la cessazione di impedimenti, la rimessione in pristino e il risarcimento dei danni.
Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1079 del Codice Civile tutela chi ha un diritto di servitù su un fondo altrui (fondo servente). Il titolare della servitù può chiedere al giudice di riconoscere l'esistenza del suo diritto quando qualcuno lo contesta. Può anche ottenere che cessino gli impedimenti o le turbative, come un muro costruito che blocca il passaggio.
Inoltre, può domandare la rimessione in pristino, cioè il ripristino della situazione precedente, e il risarcimento dei danni subiti. L'articolo non crea la servitù, ma fornisce gli strumenti per difenderla una volta esistente. Per ottenere tutela, il titolare deve provare il proprio diritto, ad esempio con un titolo o con l'usucapione.
Quando si applica
- Il proprietario del fondo dominante scopre che il vicino ha costruito un muro che blocca il passaggio di servitù e chiede la rimozione.
- Un contadino ha una servitù di acquedotto e il vicino devia il corso d'acqua, impedendo l'irrigazione.
- Il titolare di una servitù di veduta si trova davanti a una costruzione che ostruisce la vista e vuole ottenerne la demolizione.
- Un condominio ha una servitù di passaggio e il proprietario del fondo servente installa un cancello chiuso a chiave, impedendo l'accesso.
- Un titolare di servitù di elettrodotto subisce la rimozione dei pali da parte del proprietario del fondo servente.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la costituzione della servitù (ad esempio per contratto, testamento o usucapione), che è regolata da altri articoli.
- Non riguarda la modifica dell'estensione o del luogo della servitù (art. 1068).
- Non copre l'estinzione della servitù per prescrizione (art. 1073) o per confusione (art. 1072).
- Non si applica alla servitù coattiva (art. 1032 e seguenti), che ha regole proprie.
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