Orari e stagioni per la presa d'acqua - Art. 1085
L'acqua estiva si preleva dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; l'iemale da autunno a primavera. Giorno e notte sono quelli naturali.
Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera. La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali. L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce la scansione temporale per il prelievo e la distribuzione dell'acqua nelle servitù. Distingue l'uso per l'acqua estiva da quello per l'acqua iemale (cioè invernale), fissando il passaggio da una stagione all'altra esplicitamente in corrispondenza degli equinozi di primavera e d'autunno.
Se il titolo o la ripartizione prevedono turni distribuiti per giorni o per notti, il calcolo non si basa su orari fissati dall'orologio, ma sulla durata reale del giorno naturale e della notte naturale, determinati dalle ore solari di luce e di oscurità.
Per quanto riguarda la fruizione nei giorni festivi, il riferimento è alle feste di precetto che risultavano vigenti al momento in cui l'accordo sulla servitù è stato stipulato oppure al momento in cui ha avuto inizio il possesso del diritto.
Quando si applica
- Determinare in quale giorno esatto debba avvenire il passaggio dall'uso dell'acqua estiva all'acqua iemale tra due fondi.
- Risolvere una contestazione sull'orario di inizio del turno diurno o notturno basandosi sulla luce solare effettiva anziché sull'orologio.
- Stabilire se un determinato giorno festivo dia diritto al prelievo dell'acqua considerando le festività vigenti all'epoca dell'accordo originario.
Cosa questo articolo non dice
- La gestione della scarsità o deficienza d'acqua nel canale, disciplinata dall'art. 1092.
- La manutenzione e la pulizia del canale di adduzione, previste dall'art. 1090.
- La regolamentazione dei turni di distribuzione per ruota tra più utenti, disciplinata dall'art. 1086.
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