Vendita e cessione della propria quota: Art. 1103
Ogni comproprietario può disporre del proprio diritto e cedere il godimento della cosa nei limiti della sua quota, senza il consenso degli altri partecipanti.
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo attribuisce a ciascun partecipante alla comunione la piena facoltà di cedere o trasferire la propria quota ideale di proprietà a terzi, oppure di concedere ad altri il godimento del bene nei limiti della quota stessa. Questo atto di disposizione riguarda esclusivamente la quota individuale e può essere compiuto in piena autonomia, senza la necessità di ottenere il consenso o l'autorizzazione degli altri comproprietari.
Il potere di disposizione trova un limite nell'oggetto dell'atto: il singolo comproprietario non può trasferire la proprietà dell'intero bene comune o di una sua porzione fisica specifica, ma soltanto la frazione ideale del suo diritto. Per la costituzione di ipoteche sulla quota da parte di un partecipante, la norma rinvia alle disposizioni specifiche contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
Quando si applica
- Un comproprietario vende a una persona estranea alla comunione la propria quota di proprietà di un immobile ricevuto in eredità.
- Un partecipante concede in locazione a terzi il godimento del bene comune nei limiti della quota di sua spettanza.
- Un comproprietario iscrive un'ipoteca sulla propria quota ideale di un fabbricato a garanzia di un debito personale.
Cosa questo articolo non dice
- Vendere la proprietà dell'intero immobile comune senza il consenso unanime degli altri partecipanti (disciplinato dall'Art. 1108).
- Stabilire l'uso materiale del bene comune tra i comproprietari (disciplinato dall'Art. 1102).
- Domandare lo scioglimento della comunione o la divisione della cosa (disciplinato dall'Art. 1111).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1103 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.