Art. 1115 Codice Civile

Estinzione debiti solidali nella divisione - Art. 1115

Come si saldano i debiti comuni al momento della divisione della cosa e come si compensa chi ha gia pagato debiti scaduti o in scadenza entro un anno.

Testo ufficiale Art. 1115 Codice Civile — Italia

Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando si procede alla divisione della cosa comune, ogni partecipante ha il diritto di pretendere che vengano prima estinti i debiti contratti insieme per la cosa stessa. Questa regola si applica alle obbligazioni gia scadute o che scadono entro un anno dalla domanda di divisione.

Per saldare tali debiti, la somma necessaria viene prelevata dal ricavato della vendita della cosa comune. Se la divisione avviene con l'assegnazione delle porzioni in natura, si vende una porzione adeguata del bene per coprire i debiti, a meno che tutti i comproprietari non trovino un accordo diverso.

Se uno dei comproprietari ha gia pagato per intero il debito comune verso i creditori e non e stato rimborsato dagli altri, al momento della divisione gli viene riconosciuta una quota di valore superiore, corrispondente al credito che vanta nei confronti degli altri condividenti.

Quando si applica

  • Due comproprietari vendono un immobile comune e devono saldare una fattura scaduta per i lavori di rifacimento del tetto prima di dividersi il ricavato.
  • Un partecipante alla comunione chiede la divisione di un terreno e pretende che dai proventi sia pagato un debito in scadenza entro l'anno per l'impianto d'irrigazione.
  • Un comproprietario ha pagato da solo l'intero debito comune verso un fornitore e chiede di compensare la somma ottenendo una quota maggiore del bene o del prezzo di vendita.

Cosa questo articolo non dice

  • Spese di conservazione sostenute di propria iniziativa da un comproprietario senza che vi fosse trascuranza degli altri o urgenza (disciplinate dall'Art. 1110).
  • Beni indivisibili per i quali non e possibile procedere alla divisione in natura (regolati dall'Art. 1112 e dall'Art. 1119).
  • Debiti personali che un singolo partecipante ha contratto per scopi estranei alla gestione della cosa comune.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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