Tutela uso parti comuni e diffida: Art. 1117-quater
Contro attività che alterano l'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini possono inviare diffida e convocare l'assemblea ex art. 1136.
In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce le modalità di tutela degli spazi condominiali condivisi quando un soggetto compie attività che incidono in modo negativo e sostanziale sulla loro destinazione originaria.
Sia l'amministratore sia ciascun condomino, anche individualmente, hanno il potere di diffidare l'autore della violazione. Possono inoltre richiedere la convocazione dell'assemblea condominiale per far cessare tali condotte, anche promuovendo azioni giudiziarie.
L'assemblea decide le iniziative da assumere e la cessazione delle attività lesive deliberando con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136.
Quando si applica
- Un condomino utilizza costantemente l'androne d'ingresso come magazzino privato di merci, ostacolando il transito degli altri residenti.
- Un proprietario blocca il cortile comune installando manufatti fissi e trasformando l'area condivisa in un parcheggio personale.
- Il titolare di un locale al piano terra usa il giardino condominiale come deposito permanente per i rifiuti della propria attività commerciale.
Cosa questo articolo non dice
- Modifiche concordate e deliberate della destinazione d'uso delle cose comuni, previste dall'articolo 1117-ter.
- Opere o interventi eseguiti dai singoli proprietari all'interno dei propri appartamenti privati, regolati dall'articolo 1122.
- Controversie inerenti alla sola ripartizione delle spese per le parti comuni, disciplinate dall'articolo 1123.
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