Art. 1117-ter Codice Civile

Modifica destinazione d'uso parti comuni: Art. 1117-ter

L'assemblea cambia la destinazione delle parti comuni con quattro quinti dei voti e del valore. Avviso di trenta giorni affisso e invio venti giorni prima.

Testo ufficiale Art. 1117-ter Codice Civile — Italia

Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questa norma disciplina il cambio di funzione o utilizzo delle parti comuni di un condominio. Per modificare l'uso di uno spazio condiviso, la decisione deve soddisfare esigenze di interesse condominiale e richiede il voto favorevole di almeno quattro quinti dei partecipanti al condominio, che rappresentino anche quattro quinti del valore dell'edificio.

La legge impone rigidi requisiti di forma e procedura a pena di nullità della delibera. L'avviso di convocazione deve specificare le parti comuni interessate e la nuova destinazione d'uso. Deve essere affisso per almeno trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso ed essere recapitato via raccomandata o mezzo telematico equipollente almeno venti giorni prima della data stabilita. Inoltre, la delibera deve dichiarare espressamente l'avvenuto rispetto di questi adempimenti.

Sono espressamente vietate le modifiche di destinazione d'uso che mettono a rischio la stabilità o la sicurezza del fabbricato, oppure che ne alterano il decoro architettonico.

Quando si applica

  • Trasformare il locale comune adibito a ex lavanderia o stenditoio in una palestra condominiale o deposito biciclette
  • Cambiare la destinazione dell'alloggio dell'ex portiere per adibirlo a sala per le riunioni di condominio o darlo in locazione
  • Modificare l'uso di una porzione di cortile comune per ricavarne posti auto riservati ai condomini

Cosa questo articolo non dice

  • Modifiche alla destinazione d'uso di un appartamento o garage di proprietà esclusiva di un singolo condomino, regolate dall'articolo 1122
  • Opere di manutenzione o innovazioni ordinarie che non cambiano la destinazione d'uso del bene comune, regolate dall'articolo 1120
  • Azioni di contrasto contro condomini che usano le parti comuni in modo improprio senza delibera, disciplinate dall'articolo 1117-quater

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1117-ter del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile