Indivisibilità delle parti comuni - Art. 1119
Art. 1119 vieta la divisione delle parti comuni salvo che non peggiori l'uso e con consenso unanime di tutti i condomini.
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Le parti comuni di un edificio (ad esempio il cortile, il tetto, le scale) non possono essere divise tra i condòmini. La legge permette la divisione solo in due condizioni: che non renda più scomodo l'uso della parte comune per ciascun condòmino, e che tutti i partecipanti al condominio diano il loro consenso.
Questa norma impedisce che un singolo condòmino o una maggioranza possa forzare la separazione di spazi condivisi. Anche se la divisione è tecnicamente possibile, senza l'accordo unanime non è consentita.
Quando si applica
- Un condòmino vuole recintare una porzione del giardino comune per uso esclusivo.
- Si tenta di dividere il terrazzo comune in due parti assegnate a diversi condòmini.
- Un gruppo di condòmini propone di separare il sottotetto comune in due locali distinti.
- Si discute la divisione della lavanderia comune in due spazi separati.
Cosa questo articolo non dice
- La divisione degli appartamenti privati (regolata da altre norme sulla comunione).
- La possibilità di vendere la propria quota di parti comuni senza dividerle fisicamente (ciò è possibile, ma non è oggetto dell'art. 1119).
- L'installazione di impianti sulle parti comuni (regolata dagli artt. 1122-bis o 1122-ter).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1119 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.