Art. 1119 Codice Civile

Indivisibilità delle parti comuni - Art. 1119

Art. 1119 vieta la divisione delle parti comuni salvo che non peggiori l'uso e con consenso unanime di tutti i condomini.

Testo ufficiale Art. 1119 Codice Civile — Italia

Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Le parti comuni di un edificio (ad esempio il cortile, il tetto, le scale) non possono essere divise tra i condòmini. La legge permette la divisione solo in due condizioni: che non renda più scomodo l'uso della parte comune per ciascun condòmino, e che tutti i partecipanti al condominio diano il loro consenso.

Questa norma impedisce che un singolo condòmino o una maggioranza possa forzare la separazione di spazi condivisi. Anche se la divisione è tecnicamente possibile, senza l'accordo unanime non è consentita.

Quando si applica

  • Un condòmino vuole recintare una porzione del giardino comune per uso esclusivo.
  • Si tenta di dividere il terrazzo comune in due parti assegnate a diversi condòmini.
  • Un gruppo di condòmini propone di separare il sottotetto comune in due locali distinti.
  • Si discute la divisione della lavanderia comune in due spazi separati.

Cosa questo articolo non dice

  • La divisione degli appartamenti privati (regolata da altre norme sulla comunione).
  • La possibilità di vendere la propria quota di parti comuni senza dividerle fisicamente (ciò è possibile, ma non è oggetto dell'art. 1119).
  • L'installazione di impianti sulle parti comuni (regolata dagli artt. 1122-bis o 1122-ter).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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