Art. 1154 Codice Civile

Conoscenza dell'illegittima provenienza - Art. 1154

Art. 1154 c.c.: chi acquista un bene sapendo che proviene da illecito non può giovarsi dell'erronea convinzione che il dante causa sia diventato proprietario.

Testo ufficiale Art. 1154 Codice Civile — Italia

A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1154 del Codice Civile riguarda il possesso di cose di cui si conosce l'illegittima provenienza. La norma stabilisce che, se al momento dell'acquisto si sapeva che la cosa proveniva da un atto illecito (ad esempio un furto), non si può invocare la buona fede basata sulla convinzione erronea che il proprio venditore o un precedente possessore ne sia diventato proprietario.

In pratica, la conoscenza dell'illegittima provenienza impedisce di trarre vantaggio dalle regole sulla buona fede (come l'acquisto dei frutti o il rimborso delle spese), anche se si credeva erroneamente che il trasferimento fosse stato sanato da un successivo acquisto in buona fede da parte del venditore.

Quando si applica

  • Tizio acquista un'auto usata sapendo che è stata rubata, ma crede che il venditore ne sia diventato proprietario dopo averla comprata da un concessionario.
  • Sempronio compra un quadro al mercato nero, consapevole che proviene da un furto, ma pensa che il venditore lo abbia a sua volta acquistato in buona fede da un collezionista.
  • Una persona acquista un gioiello da un amico, sapendo che è stato rubato, ma confida che l'amico lo abbia ereditato legittimamente.
  • Un antiquario compra un vaso rubato, conoscendone la provenienza illecita, ma ritiene che il ladro lo abbia poi venduto a un commerciante onesto che ne è divenuto proprietario.

Cosa questo articolo non dice

  • La norma non si applica se l'acquirente ignorava la provenienza illecita della cosa: in tal caso si applicano le regole sulla buona fede (art. 1147).
  • Non disciplina l'acquisto di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che sono soggetti a regole particolari (art. 1156).
  • Non riguarda la restituzione della cosa al proprietario originario o il risarcimento del danno, che sono regolati da altre norme.
  • Non si occupa del caso in cui l'acquirente abbia acquistato in buona fede e solo successivamente apprenda della provenienza illecita.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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