Acquisto da chi non è proprietario: Art. 1153
Chi acquista un bene mobile da chi non ne è proprietario ne diventa proprietario se c'è un titolo idoneo, possesso e buona fede alla consegna.
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce la regola nota come "possesso vale titolo". Chi compra o riceve un bene mobile da una persona che non ne è la vera proprietaria ne diventa comunque proprietario a titolo originario, purché sussistano elementi specifici.
Gli elementi necessari sono la consegna materiale della cosa, un contratto altrimenti valido per trasferire la proprietà (definito titolo idoneo, come la compravendita) e la convinzione dell'acquirente di comprare dal vero proprietario, ossia la buona fede presente al momento della consegna.
L'acquisto estingue i diritti e le garanzie che altri soggetti avevano sul bene, a meno che non risultino dal contratto o l'acquirente ne fosse a conoscenza. La stessa regola si applica alla costituzione dei diritti di usufrutto, uso e pegno.
Quando si applica
- Acquisto di un orologio usato da un conoscente che lo aveva soltanto in prestito, credendo che fosse suo.
- Compravendita di un quadro presso un antiquario, ignorando che fosse stato rubato al precedente proprietario.
- Ricevimento in pegno di una bicicletta da chi se ne dichiarava proprietario ma ne era soltanto il custode.
- Acquisto di arredi da un affittuario che vendeva le cose presenti nell'immobile all'insaputa del locatore.
Cosa questo articolo non dice
- Acquisto di autoveicoli o beni mobili iscritti in pubblici registri da chi non è proprietario (regolato dall'articolo 1156 e dall'articolo 1162).
- Acquisto di beni immobili da chi non è proprietario (soggetto alla disciplina dell'usucapione ex articolo 1158 o 1159).
- Acquisto in cui l'acquirente conosceva l'illegittima provenienza della cosa (disciplinato dall'articolo 1154).
- Acquisto di un'universalità di beni mobili da un non proprietario (escluso dall'articolo 1156 e regolato dall'articolo 1160).
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