Preferenza per acquirente di buona fede - Art. 1155
Art. 1155: tra più acquirenti dello stesso bene mobile, prevale chi ha acquistato il possesso in buona fede, anche se il suo titolo è posteriore.
Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma stabilisce che se una persona aliena lo stesso bene mobile a più persone con contratti successivi, tra i vari acquirenti prevale colui che ha acquistato il possesso del bene in buona fede.
La buona fede è l'ignoranza di ledere un diritto altrui al momento dell'acquisto (art. 1147). Il possesso deve essere effettivo: non basta il titolo. Anche se il suo contratto è posteriore, prevale chi ha ottenuto il possesso per primo e in buona fede. La norma non si applica a universalità di mobili, mobili iscritti in pubblici registri (art. 1156) né a titoli di credito (art. 1157).
Quando si applica
- Tizio vende la stessa automobile a Caio e a Sempronio. Caio ne prende possesso e paga, ignaro della precedente vendita. Prevale Caio anche se il contratto con Sempronio è anteriore.
- Una persona vende un gioiello a due diverse persone. Chi lo riceve fisicamente e non sa dell'altra vendita lo acquista validamente.
- Un antiquario vende lo stesso dipinto a due clienti. Il cliente che lo porta via per primo e in buona fede diventa proprietario.
- Ereditando una collezione di monete, il venditore cede le stesse monete a più acquirenti. Prevale chi ha ottenuto il possesso materiale in buona fede.
- Una persona vende un tablet a due amici. L'amico che riceve il tablet e non conosce l'altra vendita è preferito.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica ai beni immobili (disciplinati dall'usucapione e dalla trascrizione).
- Non regola l'ipotesi in cui l'acquirente in buona fede non abbia ancora ricevuto il possesso; il semplice contratto non basta.
- Non copre i beni mobili iscritti in pubblici registri (art. 1156) né i titoli di credito (art. 1157).
- Non si applica se l'acquirente era a conoscenza della precedente alienazione (mala fede).
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