Art. 1157 Codice Civile

Possesso di buona fede dei titoli di credito Art. 1157

L'articolo 1157 del Codice Civile stabilisce che gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.

Testo ufficiale Art. 1157 Codice Civile — Italia

Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1157 del Codice Civile stabilisce una norma di rinvio. Invece di disciplinare direttamente il possesso di buona fede dei titoli di credito all'interno delle regole generali sul possesso, il codice rinvia alla disciplina speciale del titolo V del libro IV.

I titoli di credito, come cambiali o assegni, sono strumenti destinati alla circolazione della ricchezza secondo regole proprie. Di conseguenza, le conseguenze del loro possesso in buona fede non sono rette dai principi generali previsti per gli altri beni mobili.

Quando si applica

  • Acquisto di una cambiale girata in buona fede da parte di chi ignora che il dante causa non ne fosse legittimo proprietario
  • Incasso di un assegno bancario ricevuto in buona fede come corrispettivo per una vendita
  • Circolazione di un titolo di Stato cartaceo posseduto senza sapere che era stato sottratto al precedente titolare

Cosa questo articolo non dice

  • Acquisto in buona fede di beni mobili materiali come quadri o macchinari, regolato dall'articolo 1153
  • Possesso in buona fede di immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, disciplinati dalle norme sull'usucapione
  • Requisiti di forma e validita delle cambiali o degli assegni, stabiliti dalle leggi speciali in materia cartolare

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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