Esclusione della regola possesso vale titolo Art. 1156
L'articolo 1156 del Codice Civile stabilisce che le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni registrati.
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce un'eccezione alla disciplina sugli effetti del possesso di beni mobili. Le disposizioni precedenti non trovano applicazione per due categorie specifiche di beni: le universalità di beni mobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.
Le universalità di beni mobili sono insiemi di beni mobili appartenenti alla stessa persona e aventi una destinazione unitaria, come le collezioni d'arte o le biblioteche. I beni mobili iscritti in pubblici registri comprendono beni come autoveicoli, navi e aeromobili.
Per queste due categorie di beni non operano le regole generali sull'acquisto immediato della proprietà mediante il possesso di buona fede fondato su un titolo idoneo, dettate per gli altri beni mobili.
Quando si applica
- L'acquisto di un'automobile usata da un soggetto che non ne era il legittimo proprietario
- La compravendita di una biblioteca o collezione d'arte unitaria effettuata da un possessore non proprietario
- L'acquisto a non domino di un'imbarcazione iscritta nei registri navali
Cosa questo articolo non dice
- L'acquisto a non domino di singoli beni mobili ordinari, disciplinato dalle norme generali sul possesso di buona fede
- I termini necessari per l'usucapione delle universalità di mobili o dei beni registrati, previsti da norme successive
- Gli effetti del possesso dei titoli di credito
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1156 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.