Usucapione terreni agricoli e montani Art. 1159
L'usucapione dei fondi rustici in comuni montani richiede 15 anni di possesso, o 5 anni con buona fede e titolo trascritto. Valido anche sotto lire 350.000.
Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale. La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni. Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione. La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.(43) 96 ---------------- AGGIORNAMENTO (43) La L. 10 maggio 1976, n. 346 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni dell' articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonché ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 , non supera complessivamente le lire cinquemila." ---------------- AGGIORNAMENTO (96) La L. 10 maggio 1976, n. 346 , come modificata dalla L. 31 gennaio 1994, n. 97 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni dell' articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonché ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 , non supera complessivamente le lire 350.000".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma prevede termini ridotti per acquistare la proprietà di fondi rustici e fabbricati annessi tramite il possesso continuato. Nei comuni classificati come montani, la proprietà si acquista dopo quindici anni di possesso ininterrotto, indipendentemente dall'estensione o dal reddito del terreno.
Se l'acquisto avviene in buona fede da chi non è il vero proprietario, ma sulla base di un titolo idoneo a trasferire la proprietà che sia stato regolarmente trascritto nei registri immobiliari, il tempo necessario per l'usucapione si riduce a cinque anni dalla data della trascrizione.
La stessa disciplina si applica anche ai terreni agricoli situati in comuni non montani, a condizione che il loro reddito dominicale iscritto in catasto non superi complessivamente le lire 350.000.
Quando si applica
- Il possesso e la coltivazione continuativa di un pascolo di montagna con stalla per quindici anni senza contestazioni da parte del proprietario.
- L'acquisto di un campo agricolo in comune montano da un venditore non legittimato, con rogito notarile trascritto e possesso in buona fede per cinque anni.
- L'uso e la manutenzione di un piccolo fondo rustico non montano con reddito catastale inferiore a lire 350.000 per quindici anni.
Cosa questo articolo non dice
- L'usucapione ordinaria di vent'anni per immobili urbani o terreni non agricoli, regolata dall'Art. 1158.
- L'acquisto immediato di beni mobili tramite possesso di buona fede, disciplinato dall'Art. 1153.
- L'usucapione di beni mobili registrati come autoveicoli o imbarcazioni, prevista dall'Art. 1162.
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