Usucapione delle universalità di mobili - Art. 1160
Usucapione di universalità di mobili: venti anni di possesso, ridotti a dieci anni se acquisto in buona fede da non proprietario con titolo idoneo. Art. 1160
L'usucapione di un'universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni. Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'usucapione è il modo di acquistare la proprietà o un diritto reale di godimento mediante il possesso prolungato nel tempo. Nel caso di un'universalità di mobili (come una biblioteca, una collezione di opere, un gregge), il possesso continuato per venti anni è sufficiente a compiere l'usucapione.
Se il possessore ha acquistato in buona fede (cioè ignorava di non essere il vero proprietario), con un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà (ad esempio un contratto di compravendita), e da chi non era effettivamente proprietario, il termine si riduce a dieci anni.
La norma si applica sia all'universalità in sé che ai diritti reali di godimento (come usufrutto o uso) sulla stessa.
Quando si applica
- Tizio possiede da vent'anni una collezione di francobolli ereditata da un parente, ma il testamento è nullo.
- Caia acquista in buona fede da un falsario una biblioteca antica, con regolare contratto; dopo dieci anni di possesso ne diventa proprietaria.
- Un allevatore possiede un gregge di pecore per oltre vent'anni, nonostante il precedente proprietario non avesse titolo.
- Sempronio gode di un usufrutto su una raccolta di quadri per dieci anni, avendolo acquistato in buona fede da chi non era titolare del diritto.
Cosa questo articolo non dice
- La norma non regola l'usucapione di singoli beni mobili (disciplinata dall'art. 1161).
- Non si applica ai beni mobili iscritti in pubblici registri (art. 1162).
- Non riguarda l'usucapione di beni immobili (art. 1158).
- Non tratta degli effetti della mala fede o dei vizi del possesso (art. 1163).
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