Usucapione beni mobili iscritti - Art. 1162
L'usucapione beni mobili iscritti: tre anni da trascrizione se buona fede, titolo idoneo e trascrizione; altrimenti dieci anni. Art. 1162.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione. Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono, ad esempio, autoveicoli, navi e aeromobili. L'usucapione è il modo di acquistare la proprietà mediante il possesso prolungato nel tempo.
Se una persona acquista in buona fede da chi non è proprietario, con un titolo idoneo a trasferire la proprietà (come un contratto di vendita) e fa trascrivere il titolo nel registro pubblico, l'usucapione si compie in tre anni dalla data della trascrizione.
Se manca anche una sola di queste condizioni (buona fede, titolo idoneo o trascrizione), l'usucapione richiede dieci anni di possesso.
Le stesse regole valgono per l'acquisto di altri diritti reali di godimento, come l'usufrutto o l'uso, su beni mobili iscritti.
Quando si applica
- Acquisto di un'auto usata da un concessionario che non è proprietario, ma con contratto di vendita e trascrizione presso il PRA: dopo tre anni l'acquirente diventa proprietario per usucapione.
- Acquisto di una barca da un amico, senza trascrizione del trasferimento: dopo dieci anni di possesso continuato, l'acquirente può usucapire.
- Acquisto di un aeromobile da un venditore apparente, in buona fede, con titolo idoneo e trascrizione: tre anni.
- Acquisto di un motorino registrato (iscritto in pubblico registro) senza buona fede: dopo dieci anni di possesso.
- Costituzione di usufrutto su un'auto registrata: si applicano le stesse regole, con i termini di tre o dieci anni.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica ai beni mobili non iscritti (es. gioielli, mobili) – per questi vale l'art. 1161.
- Non si applica ai beni immobili – per quelli vale l'art. 1158.
- Non regola l'acquisto di titoli di credito (art. 1157).
- Non riguarda l'ipotesi in cui l'acquirente sia in mala fede e il titolo non sia trascritto: in tal caso occorrono dieci anni, ma molti credono che senza buona fede non si possa mai usucapire.
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