Art. 1211 Codice Civile

Vendita di beni deperibili o costosi - Art. 1211

L'articolo 1211 consente al debitore di farsi autorizzare dal giudice di pace a vendere i beni deperibili o costosi da custodire e depositarne il prezzo.

Testo ufficiale Art. 1211 Codice Civile — Italia

Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal giudice di pace a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo.

  • (111) (112a) 273 300 341 ----------- AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (273) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". ------------ AGGIORNAMENTO (300) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025. --------------- AGGIORNAMENTO (341) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando le cose oggetto dell'obbligazione non possono essere conservate, sono soggette a rapido deterioramento oppure richiedono spese di custodia eccessive, la legge prevede una tutela specifica per il debitore.

Dopo aver effettuato l'offerta reale o l'intimazione di ritirare i beni, il debitore ha la facoltà di chiedere al giudice di pace l'autorizzazione a venderli. La vendita viene effettuata con le modalità stabilite per i beni pignorati.

A seguito della vendita, il debitore deve depositarne il prezzo ricavato, completando così la procedura prevista per gestire beni che rischiano di perire o di generare costi sproporzionati.

Quando si applica

  • Fornitura di prodotti alimentari freschi rifiutata dal destinatario al momento della consegna.
  • Custodia di merci merci i cui costi di magazzino superano in breve tempo il valore del bene stesso.
  • Beni materiali esposti a rapido degrado naturale in attesa del ritiro da parte del creditore.

Cosa questo articolo non dice

  • Vendita autonoma e diretta dei beni da parte del debitore senza previa autorizzazione del giudice di pace.
  • Rifiuto di ricevere il pagamento di una somma di denaro anziché beni materiali.
  • Mancata consegna di beni immobili, per i quali vigono regole differenti di intimazione e nomina del custode.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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