Se nuova obbligazione nulla, rivive originaria - Art. 1276
L'art. 1276: se la nuova obbligazione è nulla o annullata, l'obbligazione originaria rivive, ma il creditore perde le garanzie dei terzi.
Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1276 regola cosa succede quando un nuovo debitore (per delegazione, espromissione o accollo) si obbliga verso il creditore e il creditore libera il debitore originario, ma poi la nuova obbligazione viene dichiarata nulla o annullata.
In questo caso, l'obbligazione del debitore originario 'rivive', cioè torna in vigore come se non fosse mai stata liberata. Tuttavia, il creditore non può avvalersi delle garanzie (come fideiussioni o pegni) che erano state prestate da terzi per la nuova obbligazione. La liberazione del debitore originario è condizionata alla validità della nuova obbligazione, ma le garanzie dei terzi non rivivono automaticamente.
Quando si applica
- Un debitore originario viene liberato perché un terzo si obbliga al suo posto mediante accollo, ma l'accollo è dichiarato nullo per vizio di forma: il debitore originario torna a dover pagare.
- Il creditore accetta un'espromissione e libera il debitore originario, ma l'espromittente ottiene l'annullamento dell'obbligazione per dolo: il debitore originario è di nuovo obbligato.
- Una delegazione di pagamento viene annullata perché il delegato era incapace: il debitore originario deve adempiere.
- Il creditore si era fatto rilasciare una fideiussione dal nuovo debitore; dopo l'annullamento della nuova obbligazione, il creditore non può più chiedere il pagamento al fideiussore.
Cosa questo articolo non dice
- Non tratta del caso in cui la nuova obbligazione sia semplicemente inadempiuta (non nulla o annullata): in quel caso si applicano le regole generali sull'inadempimento.
- Non riguarda la nullità o annullamento della liberazione del debitore originario, ma solo della nuova obbligazione.
- Non copre la perdita delle garanzie prestate dallo stesso debitore originario: se il debitore originario aveva dato garanzie, queste rivivono con l'obbligazione.
- Non disciplina gli effetti dell'annullamento per incapacità del debitore originario; la norma si applica solo se la nuova obbligazione è invalida.
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