Art. 1357 Codice Civile

Disposizione in pendenza della condizione - Art. 1357

Art. 1357 c.c.: chi ha un diritto condizionato può disporne durante la pendenza, ma gli effetti sono subordinati alla stessa condizione.

Testo ufficiale Art. 1357 Codice Civile — Italia

Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1357 del codice civile riguarda la situazione in cui un diritto è subordinato a una condizione (sospensiva o risolutiva) e non è ancora certo. La persona che ha questo diritto può comunque disporne, cioè venderlo o donarlo, mentre la condizione è ancora in attesa di verificarsi. Tuttavia, anche l'atto di disposizione è sottoposto alla stessa condizione: se la condizione non si avvera, l'atto perde efficacia.

In pratica, chi acquista un diritto condizionato sa che il suo acquisto è temporaneo e dipende dall'esito della condizione originale. Il disponente non può trasferire un diritto migliore di quello che ha, e la condizione lo segue.

Quando si applica

  • Una persona vende un immobile con condizione sospensiva dell'ottenimento del mutuo da parte dell'acquirente. Prima che il mutuo sia concesso, l'acquirente rivende il suo diritto a un terzo. La seconda vendita è anch'essa subordinata alla stessa condizione.
  • Un donatore dona un'automobile con condizione risolutiva che il donatario si trasferisca all'estero. Mentre il donatario è ancora in Italia, vende l'auto a un amico. La vendita è soggetta alla stessa condizione risolutiva.
  • Un locatore concede in affitto un appartamento con condizione risolutiva che il conduttore trovi lavoro in un'altra città. Prima che ciò accada, il conduttore subaffitta l'appartamento a un terzo. Il subaffitto è anch'esso condizionato.
  • Un titolare di un diritto di usufrutto condizionato concede in pegno o ipoteca il proprio diritto durante la pendenza della condizione. L'atto di disposizione è subordinato alla stessa condizione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina il comportamento che le parti devono tenere durante la pendenza della condizione (è regolato dall'art. 1358).
  • Non riguarda la retroattività dell'avveramento della condizione (trattata dall'art. 1360).
  • Non si applica agli atti di amministrazione ordinaria (vedi art. 1361).
  • Non stabilisce se una condizione è illecita o impossibile (materia dell'art. 1354).

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