Atti conservativi in pendenza di condizione: Art. 1356
In pendenza di condizione sospensiva l'acquirente compie atti conservativi. Se risolutiva, usa il diritto ma l'altro si tutela con atti conservativi.
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi. L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando l'efficacia di un contratto dipende da un evento futuro e incerto, il contratto si trova in una fase di attesa chiamata pendenza della condizione.
Se la condizione è sospensiva, gli effetti del contratto non si sono ancora prodotti. L'acquirente non è ancora titolare definitivo del diritto, ma vanta un'aspettativa tutelata dalla legge: può quindi compiere atti conservativi, come chiedere al giudice un sequestro cautelare se c'è il rischio che il bene venga danneggiato, nascosto o distrutto.
Se la condizione è risolutiva, il contratto produce subito i suoi effetti, ma potrebbe sciogliersi in seguito. L'acquirente può esercitare da subito il diritto acquistato, mentre l'altro contraente, che potrebbe rientrare in possesso del bene, ha il potere di compiere atti conservativi per preservare l'integrità della cosa.
Quando si applica
- Un acquirente in attesa dell'approvazione del mutuo chiede un sequestro conservativo perché il venditore sta smantellando gli impianti della casa
- Chi acquista un macchinario con clausola di restituzione in caso di mancata licenza lo utilizza subito nell'attività d'impresa
- Il venditore di un terreno, che riavrà il fondo se il compratore non ottiene un permesso edilizio, chiede un provvedimento per bloccare scavi nocivi fatti da terzi
Cosa questo articolo non dice
- L'obbligo generale per le parti di comportarsi secondo buona fede durante l'attesa, disciplinato dall'articolo 1358
- La vendita o disposizione del diritto condizionato a terzi durante la pendenza, regolata dall'articolo 1357
- La sanzione per chi impedisce scorrettamente l'avveramento della condizione, prevista dall'articolo 1359
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