Art. 1358 Codice Civile

Buona fede in pendenza di condizione - Art. 1358

L'art. 1358 c.c. impone alle parti di comportarsi secondo buona fede in pendenza di condizione, per conservare integre le ragioni dell'altra parte.

Testo ufficiale Art. 1358 Codice Civile — Italia

Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1358 impone un obbligo di buona fede durante il periodo di pendenza di una condizione sospensiva o risolutiva. Chi si è obbligato o ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, o lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve astenersi da comportamenti che possano pregiudicare le ragioni dell'altra parte.

La buona fede oggettiva richiede di agire lealmente, preservando la possibilità che la condizione si avveri o manchi senza alterare l'equilibrio contrattuale. L'obbligo dura fino al verificarsi o al mancare della condizione.

Quando si applica

  • Un venditore di un immobile sotto condizione sospensiva (es. ottenimento del mutuo) non può danneggiare volontariamente l'immobile prima dell'avveramento della condizione.
  • Un acquirente sotto condizione risolutiva (es. diritto di recesso) non può compiere atti che rendano impossibile la restituzione del bene.
  • Una parte che ha promesso di vendere un quadro se un evento si verifica non può venderlo a terzi nel frattempo.
  • Un inquilino che ha diritto di riscatto sotto condizione non può deteriorare l'appartamento durante la pendenza.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica alla condizione già verificata o mancata: la pendenza è cessata.
  • Non regola la validità della condizione (art. 1354) né la sua impossibilità o illiceità.
  • Non disciplina la condizione meramente potestativa (art. 1355) né la retroattività (art. 1360).
  • Non copre l'interpretazione del contratto (artt. 1362 ss.) né la buona fede in fase di esecuzione (art. 1366).

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