Art. 1361 Codice Civile

Validità degli atti di amministrazione - Art. 1361

Art. 1361: l'avveramento non invalida gli atti di amministrazione in pendenza. I frutti dovuti dal giorno dell'avveramento, salvo legge o patto.

Testo ufficiale Art. 1361 Codice Civile — Italia

L'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l'esercizio del diritto. Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce che, quando un diritto è sottoposto a condizione (sospensiva o risolutiva, v. art. 1353), gli atti di ordinaria amministrazione compiuti da chi aveva il diritto durante la pendenza rimangono validi anche dopo l'avveramento della condizione. Per 'atti di amministrazione' si intendono quelli di gestione corrente, come la riscossione di canoni, la manutenzione ordinaria o il pagamento di utenze.

La seconda parte riguarda i frutti (ad esempio affitti, interessi o raccolti): essi sono dovuti al titolare del diritto solo dal giorno in cui la condizione si è avverata, a meno che la legge o un accordo delle parti non dispongano diversamente. Ciò significa che, salvo patto contrario, chi ha percepito frutti durante la pendenza non è tenuto a restituirli per il periodo anteriore all'avveramento.

Quando si applica

  • Tizio vende a Caio un immobile con condizione sospensiva (es. ottenimento del mutuo). Durante la pendenza Caio, che ha la disponibilità, riscuote l'affitto dall'inquilino. L'avveramento non invalida quella riscossione, ma l'affitto è dovuto a Tizio solo dal giorno dell'avveramento.
  • Una società cede un'azienda con condizione risolutiva. Durante la pendenza il cedente stipula contratti di fornitura ordinaria. Se la condizione si avvera, quei contratti restano validi.
  • Un erede sottoposto a condizione testamentaria gestisce un fondo agricolo e ne raccoglie i frutti. La condizione si avvera: gli atti di amministrazione (es. aratura) sono validi, ma i frutti devono essere consegnati al vero titolare dal giorno dell'avveramento.
  • In una donazione condizionata, il donatario durante la pendenza paga le imposte sulla proprietà. L'avveramento non rende invalido il pagamento.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda gli atti di disposizione (vendita, donazione) del diritto stesso: per quelli si applica l'art. 1357.
  • Non disciplina il comportamento che le parti devono tenere durante la pendenza (art. 1358).
  • Non stabilisce la retroattività della condizione (art. 1360).
  • Non si applica agli atti di amministrazione compiuti da chi non aveva il diritto, ad esempio un possessore in mala fede.

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