Art. 1390 Codice Civile

Vizi della volontà del rappresentante - Art. 1390

Il contratto è annullabile se la volontà del rappresentante è viziata. Se il vizio riguarda elementi predeterminati, serve il vizio del rappresentato.

Testo ufficiale Art. 1390 Codice Civile — Italia

Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce che un contratto può essere annullato quando la volontà di chi agisce in nome e per conto di un altro (il rappresentante) è viziata, ad esempio per errore, violenza o dolo. Tuttavia, se il vizio riguarda elementi che erano stati stabiliti in anticipo dalla persona rappresentata (il rappresentato), allora il contratto è annullabile solo se la volontà del rappresentato stesso era viziata. In pratica, la responsabilità del vizio si sposta sul rappresentato quando lui ha deciso quei specifici elementi.

Quando si applica

  • Un rappresentante compra un'auto credendo erroneamente che il prezzo sia inferiore, ma il prezzo era stato fissato dal rappresentato: il contratto è annullabile solo se il rappresentato era in errore.
  • Un rappresentante viene minacciato per firmare un contratto di affitto; il contratto è annullabile perché la sua volontà è viziata.
  • Un rappresentante viene ingannato sulla qualità di un macchinario, ma il rappresentato aveva già scelto il modello specifico: il contratto è annullabile solo se il rappresentato è stato ingannato.
  • Un rappresentante conclude un contratto in stato di ebbrezza, ma i termini erano stati interamente decisi dal rappresentato: il contratto non è annullabile se la volontà del rappresentato era sana.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda i casi in cui il rappresentante agisce senza poteri (mancanza di procura), che è disciplinato dall'art. 1398.
  • Non copre il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, trattato dall'art. 1394.
  • Non disciplina la forma della procura, oggetto dell'art. 1392.
  • Non si applica alla ratifica di atti compiuti senza rappresentanza, regolata dall'art. 1399.

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