Vizi della volontà del rappresentante - Art. 1390
Il contratto è annullabile se la volontà del rappresentante è viziata. Se il vizio riguarda elementi predeterminati, serve il vizio del rappresentato.
Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce che un contratto può essere annullato quando la volontà di chi agisce in nome e per conto di un altro (il rappresentante) è viziata, ad esempio per errore, violenza o dolo. Tuttavia, se il vizio riguarda elementi che erano stati stabiliti in anticipo dalla persona rappresentata (il rappresentato), allora il contratto è annullabile solo se la volontà del rappresentato stesso era viziata. In pratica, la responsabilità del vizio si sposta sul rappresentato quando lui ha deciso quei specifici elementi.
Quando si applica
- Un rappresentante compra un'auto credendo erroneamente che il prezzo sia inferiore, ma il prezzo era stato fissato dal rappresentato: il contratto è annullabile solo se il rappresentato era in errore.
- Un rappresentante viene minacciato per firmare un contratto di affitto; il contratto è annullabile perché la sua volontà è viziata.
- Un rappresentante viene ingannato sulla qualità di un macchinario, ma il rappresentato aveva già scelto il modello specifico: il contratto è annullabile solo se il rappresentato è stato ingannato.
- Un rappresentante conclude un contratto in stato di ebbrezza, ma i termini erano stati interamente decisi dal rappresentato: il contratto non è annullabile se la volontà del rappresentato era sana.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda i casi in cui il rappresentante agisce senza poteri (mancanza di procura), che è disciplinato dall'art. 1398.
- Non copre il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, trattato dall'art. 1394.
- Non disciplina la forma della procura, oggetto dell'art. 1392.
- Non si applica alla ratifica di atti compiuti senza rappresentanza, regolata dall'art. 1399.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 1390 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.