Art. 1391 Codice Civile

Stati soggettivi nella rappresentanza - Art. 1391

Valuta la buona fede e la conoscenza del rappresentante, salvo elementi predeterminati dal rappresentato; il rappresentato in mala fede non può avvantaggiarsi.

Testo ufficiale Art. 1391 Codice Civile — Italia

Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato. In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando la legge richiede di valutare la buona fede, la mala fede, la conoscenza o l'ignoranza di un fatto, si guarda alla persona del rappresentante, non del rappresentato. L'eccezione riguarda gli elementi che il rappresentato ha predeterminato: su quelli si valuta la sua condizione soggettiva.

In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può trarre vantaggio dall'ignoranza o dalla buona fede del rappresentante.

Quando si applica

  • Un rappresentante acquista un immobile senza sapere che il venditore ha un vizio del consenso; il rappresentato, che ne era a conoscenza, non può invocare l'ignoranza del rappresentante.
  • Un rappresentante vende merce scaduta credendola buona; il rappresentato sapeva della scadenza: la sua mala fede lo impedisce di giovarsi della buona fede del rappresentante.
  • Il rappresentato ha dato istruzioni precise (es. 'non acquistare a prezzo superiore a X') e il rappresentante le ignora: su quell'elemento si guarda alla condizione del rappresentato.
  • Il rappresentante conclude un contratto in buona fede, ma il rappresentato conosce l'illiceità della clausola: il rappresentato non può beneficiare della buona fede del rappresentante.

Cosa questo articolo non dice

  • Casi di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato (disciplinato dall'art. 1394).
  • Casi di vizi del consenso del rappresentato stesso (art. 1390).
  • Casi di rappresentanza senza potere (art. 1398 e ratifica art. 1399).

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