Art. 1387 Codice Civile

Fonti della rappresentanza: legge o volontà – Art. 1387

Art. 1387 Codice Civile stabilisce che il potere di rappresentanza può essere conferito dalla legge o dall'interessato (procura).

Testo ufficiale Art. 1387 Codice Civile — Italia

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La rappresentanza è il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto (il rappresentato). L'articolo 1387 individua le due possibili fonti di questo potere: la legge (rappresentanza legale, come per i minori o gli incapaci) oppure la volontà dell'interessato (rappresentanza volontaria, mediante procura).

La norma non detta requisiti di forma né disciplina gli effetti: si limita a stabilire l'origine del potere. La distinzione è fondamentale perché da essa dipende l'applicazione di altre regole, ad esempio sulla capacità (art. 1389) o sulla forma della procura (art. 1392).

Quando si applica

  • Un genitore stipula un contratto di compravendita per conto del figlio minorenne: il potere deriva dalla legge (rappresentanza legale).
  • Un imprenditore conferisce a un dipendente una procura per firmare contratti con i fornitori: il potere deriva dalla volontà dell'interessato.
  • Un avvocato riceve una procura alle liti per rappresentare un cliente in tribunale: fonte volontaria.
  • L'amministratore di sostegno agisce per la persona assistita in base a un provvedimento del giudice: fonte legale.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce i requisiti di forma della procura, che sono disciplinati dall'art. 1392.
  • Non regola il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, trattato dall'art. 1394.
  • Non disciplina la rappresentanza senza potere (falso rappresentante), che rientra nell'art. 1398.
  • Non dice nulla sulla capacità necessaria per essere rappresentante o rappresentato: se ne occupa l'art. 1389.

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