Fonti della rappresentanza: legge o volontà – Art. 1387
Art. 1387 Codice Civile stabilisce che il potere di rappresentanza può essere conferito dalla legge o dall'interessato (procura).
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La rappresentanza è il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto (il rappresentato). L'articolo 1387 individua le due possibili fonti di questo potere: la legge (rappresentanza legale, come per i minori o gli incapaci) oppure la volontà dell'interessato (rappresentanza volontaria, mediante procura).
La norma non detta requisiti di forma né disciplina gli effetti: si limita a stabilire l'origine del potere. La distinzione è fondamentale perché da essa dipende l'applicazione di altre regole, ad esempio sulla capacità (art. 1389) o sulla forma della procura (art. 1392).
Quando si applica
- Un genitore stipula un contratto di compravendita per conto del figlio minorenne: il potere deriva dalla legge (rappresentanza legale).
- Un imprenditore conferisce a un dipendente una procura per firmare contratti con i fornitori: il potere deriva dalla volontà dell'interessato.
- Un avvocato riceve una procura alle liti per rappresentare un cliente in tribunale: fonte volontaria.
- L'amministratore di sostegno agisce per la persona assistita in base a un provvedimento del giudice: fonte legale.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce i requisiti di forma della procura, che sono disciplinati dall'art. 1392.
- Non regola il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, trattato dall'art. 1394.
- Non disciplina la rappresentanza senza potere (falso rappresentante), che rientra nell'art. 1398.
- Non dice nulla sulla capacità necessaria per essere rappresentante o rappresentato: se ne occupa l'art. 1389.
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