Annullabilità contratto con se stesso – Art. 1395
Il contratto del rappresentante con se stesso è annullabile, salvo autorizzazione specifica o esclusione del conflitto. L'azione spetta solo al rappresentato.
È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce che il contratto stipulato dal rappresentante con sé stesso – in proprio o come rappresentante di un'altra parte – è annullabile. L'annullamento può essere richiesto solo dal rappresentato, non da terzi né dal rappresentante.
L'eccezione: il contratto è valido se il rappresentato ha autorizzato espressamente l'operazione, oppure se il contenuto del contratto è stato determinato in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di conflitto d'interessi (ad esempio, prezzo prefissato).
Quando si applica
- Un agente immobiliare, su mandato di vendita, acquista l'immobile per sé senza autorizzazione del proprietario.
- Un amministratore unico di due società stipula un contratto tra le due società senza specifica autorizzazione.
- Un procuratore vende a sé stesso un'automobile del rappresentato a un prezzo non prestabilito.
- Un rappresentante conclude un contratto di affitto come locatario con sé stesso in qualità di locatore.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre i conflitti di interesse tra rappresentante e rappresentato in generale (art. 1394).
- Non copre i contratti stipulati senza poteri rappresentativi (art. 1398).
- Non rende il contratto nullo, ma solo annullabile su iniziativa del solo rappresentato.
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