Effetti della revoca della procura Art. 1396
La revoca o modifica della procura non vale contro i terzi se non diffusa con mezzi idonei o se non si prova che il terzo la conosceva.
Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una persona revoca o modifica il potere dato a un rappresentante di agire in suo nome, ha l'onere di portare tale decisione a conoscenza dei terzi attraverso mezzi idonei.
Se la modifica o la revoca non viene resa pubblica con mezzi adeguati, non può essere fatta valere contro i terzi che hanno stipulato un contratto con il rappresentante. Il rappresentato rimane vincolato, a meno che non riesca a dimostrare che il terzo era comunque a conoscenza dell'estinzione o modifica del potere al momento dell'accordo.
Per le altre cause di estinzione della procura diverse dalla revoca, il principio tutela ugualmente l'affidamento del terzo: la fine del potere di rappresentanza non è opponibile a chi l'ha ignorata senza propria colpa.
Quando si applica
- Un agente di vendita continua a firmare contratti con i clienti dopo che l'azienda gli ha revocato la delega senza darne adeguata comunicazione.
- Un proprietario riduce i limiti di spesa del proprio procuratore ma non avvisa il fornitore abituale con cui il procuratore conclude l'accordo.
- Un imprenditore revoca la procura a un dipendente ma non avvisa i partner commerciali con mezzi idonei né richiede la restituzione della delega.
Cosa questo articolo non dice
- La richiesta di restituzione del documento scritto di delega dopo che il potere si è estinto, disciplinata dall'Art. 1397.
- Le conseguenze dei contratti conclusi da un falso rappresentante privo fin dall'inizio di poteri, regolate dall'Art. 1398.
- I requisiti di forma prescritti per la concessione iniziale della procura, previsti dall'Art. 1392.
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