Art. 1471 Codice Civile

Divieti speciali di comprare - Art. 1471

Art. 1471 elenca i divieti speciali di comprare per amministratori pubblici, ufficiali, amministratori di beni altrui e mandatari, con nullità o annullabilità.

Testo ufficiale Art. 1471 Codice Civile — Italia

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona: 1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura; 2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi; 4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395. Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1471 elenca quattro categorie di persone che non possono acquistare determinati beni, neppure all'asta pubblica, né direttamente né tramite interposta persona. Il divieto riguarda: (1) gli amministratori di beni pubblici (Stato, comuni, province, enti pubblici) per i beni affidati alla loro cura; (2) gli ufficiali pubblici per i beni venduti per loro ministero; (3) chi amministra beni altrui per legge o per atto di autorità pubblica; (4) i mandatari per i beni che sono incaricati di vendere, salvo l'eccezione dell'art. 1395.

Nei primi due casi l'acquisto è nullo, negli altri è annullabile. La differenza sta nel tipo di invalidità: la nullità è insanabile e può essere fatta valere da chiunque, mentre l'annullabilità può essere fatta valere solo dalla parte protetta entro un termine.

Quando si applica

  • Un funzionario comunale acquista un terreno del comune in vendita.
  • Un ufficiale giudiziario compra beni pignorati che egli stesso sta vendendo.
  • L'amministratore di un condominio acquista un appartamento di proprietà condominiale.
  • Un mandatario incaricato di vendere un'auto la compra per sé.

Cosa questo articolo non dice

  • Non vieta l'acquisto da parte di un amministratore di un ente privato non espressamente indicato (es. associazione).
  • Non si applica ai divieti di acquisto per tutori o curatori, che sono regolati da altre norme.
  • Non riguarda l'acquisto da parte di un socio di una società in liquidazione.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1471 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile