Obbligo di chiamata in causa del venditore Art. 1485
L'articolo 1485 stabilisce che il compratore citato in giudizio da un terzo deve chiamare in causa il venditore, pena la perdita della garanzia per evizione.
Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda. Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una persona acquista un bene e viene successivamente citata in giudizio da un terzo che pretende di avere diritti su quello stesso bene, l'acquirente ha l'onere di coinvolgere il venditore nel processo civile.
Se l'acquirente non chiama in causa il venditore e la causa si conclude con una sentenza definitiva favorevole al terzo, l'acquirente perde la garanzia per evizione. Questo avviene se il venditore dimostra che esistevano elementi e difese sufficienti per far respingere le pretese del terzo.
La garanzia viene persa anche nel caso in cui l'acquirente riconosca spontaneamente il diritto del terzo senza una decisione del giudice, a meno che non sia l'acquirente stesso a provare che non vi era alcuna ragione valida per impedire la perdita del bene.
Quando si applica
- Un acquirente di un veicolo usato viene citato in tribunale da una societa che dichiara di essere la legittima proprietaria del mezzo.
- L'acquirente di un dipinto riceve un atto di citazione da un collezionista che ne rivendica la proprieta sottratta in passato.
- Chi acquista un immobile viene convenuto in giudizio da un presunto erede che pretende diritti di proprieta sulla casa.
Cosa questo articolo non dice
- I casi in cui il bene acquistato presenti difetti materiali o di funzionamento, coperti dalla garanzia per vizi della cosa venduta.
- Le situazioni in cui l'acquirente teme un'azione legale ma non e ancora stato formalmente citato in giudizio da un terzo.
- La contestazione relativa alle sole spese di vendita o al pagamento del prezzo di acquisto.
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