Art. 1479 Codice Civile

Risoluzione vendita cosa altrui - Art. 1479

Chi compra un bene ignorando che appartiene a terzi può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del prezzo e delle spese sostenute.

Testo ufficiale Art. 1479 Codice Civile — Italia

Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà. Salvo il disposto dell'art. 1223, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato. Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Chi acquista un bene credendo che appartenga al venditore, mentre in realtà è di un'altra persona, è tutelato dalla legge se al momento dell'accordo ignorava tale circostanza. Se nel frattempo il venditore non gli fa acquistare la proprietà del bene, l'acquirente può chiedere lo scioglimento del contratto (risoluzione).

Con la risoluzione, il venditore deve restituire l'intero prezzo pagato e rimborsare le spese sostenute per il contratto. Il rimborso del prezzo spetta anche se il bene ha perso valore o si è deteriorato, fermo restando il risarcimento del danno previsto dall'art. 1223. Tuttavia, se il deterioramento è stato causato dal compratore, dall'importo da restituire viene detratto l'eventuale guadagno che il compratore ha tratto dalla cosa.

Il venditore deve inoltre rimborsare le spese necessarie e utili effettuate per la manutenzione o il miglioramento del bene. Se il venditore ha agito in mala fede, cioè sapendo che il bene non era suo, deve rimborsare anche le spese voluttuarie sostenute per mero abbellimento.

Quando si applica

  • Acquisto di un'automobile usata da un privato che la possedeva in leasing senza averne la titolarità.
  • Acquisto di un dipinto da un rivenditore credendolo di sua proprietà, mentre gli era stato solo affidato in conto vendita senza potere di alienazione.
  • Compratoredi un macchinario agricolo che scopre successivamente che il venditore non ne era il legittimo proprietario.

Cosa questo articolo non dice

  • Chi compra un bene sapendo fin dal principio che appartiene a un terzo.
  • Il caso in cui solo una parte del bene venduto appartenga a terzi.
  • La perdita della cosa dovuta alla rivendicazione in giudizio da parte del vero proprietario.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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