Art. 1489 Codice Civile

Oneri non apparenti sulla cosa venduta: Art. 1489

Se la cosa venduta ha oneri o diritti non apparenti non dichiarati, il compratore ignaro chiede risoluzione o riduzione prezzo (artt. 1480, 1481, 1485-1488).

Testo ufficiale Art. 1489 Codice Civile — Italia

Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480. Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1489 si applica quando la cosa venduta è gravata da oneri o diritti (reali o personali) non apparenti, cioè non visibili o conoscibili al momento della vendita, e il venditore non li ha dichiarati nel contratto. Il compratore che non ne era a conoscenza può scegliere tra due rimedi: chiedere la risoluzione del contratto (annullamento) oppure una riduzione del prezzo, secondo quanto previsto dall'articolo 1480 (che riguarda la vendita di cosa parzialmente altrui).

Oltre a ciò, si applicano le disposizioni degli articoli 1481 (pericolo di rivendica), 1485 (chiamata in causa del venditore), 1486 (responsabilità limitata del venditore), 1487 (modificazione o esclusione convenzionale della garanzia) e 1488 (effetti dell'esclusione della garanzia). La protezione vale solo per oneri o diritti non apparenti; se il compratore avrebbe potuto accorgersene con normale diligenza, la tutela non opera.

Quando si applica

  • Acquisti una casa e, dopo il rogito, scopri che il vicino ha un diritto di passaggio (servitù) non dichiarato, che ti impedisce di usare parte del giardino.
  • Comperi un terreno agricolo e solo in seguito apprendi che è gravato da un usufrutto a favore di un terzo, mai menzionato nel contratto di vendita.
  • Acquisti un'auto usata e scopri che su di essa è iscritto un pegno non dichiarato, che ne limita la possibilità di rivenderla liberamente.
  • Affitti un immobile e il venditore non ti informa che esiste un diritto di abitazione a favore di un altro soggetto, che ne riduce il godimento.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre gli oneri o diritti apparenti (ad esempio, un cartello visibile che indica una servitù). In tal caso il compratore è considerato a conoscenza.
  • Non riguarda i vizi della cosa (difetti materiali), che sono disciplinati dagli articoli 1490 e seguenti (garanzia per vizi).
  • Non si applica alla mancanza di qualità promesse (articolo 1497) né all'evizione totale o parziale della proprietà (articoli 1483-1484).
  • Non si estende ai vincoli che non riducono il libero godimento della cosa (ad esempio, oneri meramente formali).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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