Art. 1488 Codice Civile

Effetti dell'esclusione della garanzia – Art. 1488

L'art. 1488: esclusione della garanzia per evizione – il compratore può pretendere solo prezzo e spese; vendita a suo rischio libera il venditore.

Testo ufficiale Art. 1488 Codice Civile — Italia

Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese. Il venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo si applica quando le parti hanno pattuito l'esclusione della garanzia per evizione (art. 1487). In tal caso, il compratore non può invocare la tutela prevista dagli articoli 1479 (buona fede del compratore) e 1480 (vendita di cosa parzialmente altrui). Se si verifica l'evizione (un terzo rivendica con successo la proprietà della cosa), il compratore può ottenere solo la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Non ha diritto a un risarcimento maggiore. Quando la vendita è stata espressamente conclusa “a rischio e pericolo del compratore”, il venditore è esente anche da quest'obbligo: il compratore perde tutto, senza alcun rimborso.

Quando si applica

  • Acquisto di un mobile antico con clausola “senza garanzia per evizione”: se si scopre che il mobile è stato rubato e il legittimo proprietario lo reclama, il compratore può chiedere solo il rimborso del prezzo pagato e le spese di trasporto.
  • Vendita di un'auto usata tra privati con esclusione convenzionale della garanzia: se una banca rivendica il veicolo perché ancora ipotecato, il compratore ha diritto solo alla restituzione del prezzo e alle spese di immatricolazione.
  • Acquisto di un immobile all'asta con la dicitura “a rischio e pericolo del compratore”: se un terzo dimostra un diritto di proprietà, il compratore non può pretendere neppure la restituzione del prezzo.
  • Vendita di un orologio di lusso con esclusione della garanzia per evizione: se l'orologio viene rivendicato dal vero proprietario, il compratore ottiene solo il prezzo e le spese di restauro, non il risarcimento del danno.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica ai vizi occulti della cosa (vizi materiali), che sono regolati dagli articoli 1490 e seguenti.
  • Non riguarda la mancanza di qualità promesse dal venditore (art. 1497).
  • Non copre il caso in cui la garanzia non sia stata esclusa: in tale ipotesi si applicano gli artt. 1479, 1480, 1483 e seguenti.
  • Non disciplina il risarcimento del danno per evizione, che è previsto dall'art. 1483 in presenza di garanzia piena.

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