Rimborso del compratore che evita l'evizione - Art. 1486
Se il compratore evita l'evizione pagando una somma, il venditore si libera dalla garanzia rimborsando la somma pagata, gli interessi e le spese. Art. 1486
Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte le spese.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se il compratore paga una somma per evitare che un terzo lo cacci dalla cosa (evizione), il venditore può liberarsi dalla garanzia rimborsandogli quella somma, più gli interessi e tutte le spese sostenute. Non è necessario che il venditore risarcisca altri danni.
Questa responsabilità limitata si applica solo quando il compratore ha effettivamente pagato per evitare l'evizione. Se il compratore subisce l'evizione senza pagare, si applicano altre norme (artt. 1483-1484).
Il venditore può scegliere di rimborsare e liberarsi, oppure subire le conseguenze piene della garanzia.
Quando si applica
- Il compratore di un'auto usata scopre che il venditore non era il vero proprietario; il vero proprietario minaccia di riprendersi l'auto. Il compratore paga una somma per ottenere la rinuncia alla rivendica. Il venditore può liberarsi rimborsando quella somma.
- Un acquirente di un immobile apprende che un terzo vanta un diritto di usufrutto; per evitare che il terzo lo faccia valere, paga una somma. Il venditore si libera rimborsando.
- Un compratore di un'opera d'arte, per evitare la restituzione al legittimo proprietario, versa una somma. Il venditore rimborsa e si libera.
- Un compratore di un fondo, per evitare che un confinante rivendichi una servitù, paga. Il venditore rimborsa.
- Un compratore di un gioiello, per evitare che il vero proprietario lo rivendichi, paga una somma. Il venditore rimborsa.
Cosa questo articolo non dice
- L'evizione subita senza pagamento (il compratore perde la cosa) – disciplinata dagli artt. 1483 e 1484.
- I vizi della cosa (difetti) – artt. 1490 ss.
- La mancanza di qualità promesse – art. 1497.
- Il caso in cui il compratore paga senza che vi sia un effettivo pericolo di evizione – non è coperto da questa norma.
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