Art. 1504 Codice Civile

Effetti del riscatto verso i subacquirenti - Art. 1504

Il venditore riscattante può ottenere la cosa dai successivi acquirenti se il patto è loro opponibile. Se notificata, il riscatto va contro il terzo.

Testo ufficiale Art. 1504 Codice Civile — Italia

Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile. Se l'alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1504 del codice civile stabilisce gli effetti del riscatto nei confronti di chi ha acquistato la cosa dal compratore originario. Il venditore che ha esercitato legittimamente il diritto di riscatto contro il compratore può pretendere la consegna della cosa anche dai successivi acquirenti, a condizione che il patto di riscatto sia loro opponibile.

Se l'alienazione ai successivi acquirenti è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato direttamente contro il terzo acquirente. La notifica rende necessario agire contro il terzo, non più contro il compratore originario.

La legge non precisa cosa renda opponibile il patto di riscatto ai terzi; l'articolo si limita a richiedere tale condizione senza definirla.

Quando si applica

  • Un venditore esercita il riscatto e scopre che il compratore ha già venduto a un terzo: il venditore chiede il rilascio al terzo, ma il terzo rifiuta sostenendo che il patto di riscatto non gli è opponibile.
  • Un venditore riceve una comunicazione formale che il compratore ha alienato la cosa a un terzo: il venditore esercita il riscatto direttamente contro il terzo acquirente.
  • Un compratore ha venduto la cosa a più persone in momenti diversi: il venditore, dopo aver riscattato dal compratore, può rivolgersi a ciascun successivo acquirente, purché il patto sia opponibile a ciascuno.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo 1504 non specifica i criteri per stabilire se il patto di riscatto è opponibile ai successivi acquirenti.
  • Non disciplina i termini per esercitare il riscatto, che sono regolati dall'articolo 1501.
  • Non riguarda gli obblighi del riscattante (articolo 1502) o i diritti costituiti dal compratore sulla cosa (articolo 1505).

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