Art. 1594 Codice Civile

Sublocazione e cessione del contratto: Art. 1594

Il conduttore può sublocare la cosa salvo patto contrario, ma per cedere il contratto occorre il consenso. Per i beni mobili serve autorizzazione o usi.

Testo ufficiale Art. 1594 Codice Civile — Italia

Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore. Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma distingue tra due ipotesi: dare in sublocazione il bene affittato e cedere il contratto di locazione a un terzo. Nella sublocazione, chi ha affittato il bene concede a sua volta il godimento di quanto locato a un'altra persona, creando un nuovo rapporto che si affianca a quello originale. La cessione del contratto comporta invece il subentro diretto di un nuovo soggetto nella posizione di inquilino.

In mancanza di un divieto espresso stabilito dalle parti nel contratto, chi prende in affitto un bene ha la facoltà di concederlo in sublocazione. Al contrario, la sostituzione del conduttore tramite cessione del contratto richiede sempre l'approvazione esplicita del proprietario.

Una regola speciale riguarda le cose mobili. Quando il contratto ha per oggetto un bene mobile, la sublocazione non è libera: richiede l'autorizzazione del locatore oppure la presenza di usi locali che la consentano.

Quando si applica

  • Un inquilino di un appartamento concede una stanza a uno studente universitario senza trasferire l'intero contratto di locazione.
  • Un conduttore intende cedere la posizione contrattuale della casa in affitto a un amico e chiede il previo consenso al proprietario.
  • Una persona prende a nolo un macchinario agricolo mobile e desidera darlo in subaffitto a un vicino di campo.

Cosa questo articolo non dice

  • I rapporti diretti tra il proprietario e chi entra in sublocazione nell'immobile.
  • L'obbligo e le modalità di restituzione della cosa locata alla fine del rapporto.
  • La determinazione del risarcimento in caso di ritardata riconsegna del bene.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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