Art. 1605 Codice Civile

Pagamento anticipato del canone locazione: Art. 1605

L'anticipo o la cessione del canone di locazione vale verso il nuovo acquirente solo se da atto scritto con data certa prima del trasferimento.

Testo ufficiale Art. 1605 Codice Civile — Italia

La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non risulta da atto scritto avente data certa anteriore al trasferimento. Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi locali. Se la liberazione o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta, può essere opposta solo entro i limiti di un triennio; se il triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti dell'anno in corso nel giorno del trasferimento.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un immobile locato viene venduto, il nuovo proprietario subentra nei diritti del locatore. Se l'inquilino ha già versato in anticipo canoni non ancora scaduti o se il proprietario uscente ha ceduto ad altri il diritto di incassarli, tali accordi sono opponibili al nuovo acquirente solo se risultano da un atto scritto con data certa antecedente al trasferimento.

L'unica eccezione che non richiede l'atto scritto riguarda i pagamenti anticipati eseguiti in conformità agli usi locali. Se la liberazione o la cessione del canone supera la durata di tre anni, la legge richiede la trascrizione nei registri immobiliari per produrre pieni effetti.

In assenza di trascrizione, la liberazione o cessione eccedente i tre anni si può opporre solo entro i limiti di un triennio. Se questo periodo è trascorso prima della vendita, l'opponibilità è limitata esclusivamente alle somme relative all'anno in corso nel giorno del trasferimento.

Quando si applica

  • Un inquilino versa in anticipo diversi mesi di canone al vecchio proprietario prima che la casa sia venduta e deve dimostrare il pagamento al nuovo proprietario.
  • Un locatore cede a un terzo i crediti dei canoni futuri e l'immobile viene successivamente alienato a un acquirente.
  • Un conduttore paga anticipatamente la pigione rispettando gli usi locali e oppone tale pagamento al nuovo acquirente dell'immobile.

Cosa questo articolo non dice

  • La disciplina generale sul subentro dell'acquirente nel contratto di locazione, regolata dall'Art. 1599.
  • Gli effetti generali dell'opponibilità della locazione al terzo acquirente, stabiliti dall'Art. 1602.
  • I rapporti diretti tra il locatore originario e il subconduttore, previsti dall'Art. 1595.

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