Azione diretta dei dipendenti – Art. 1676
I dipendenti dell'appaltatore possono agire direttamente contro il committente per i crediti di lavoro, fino al debito del committente verso l'appaltatore.
Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1676 dà ai lavoratori che dipendono dall'appaltatore il diritto di chiedere direttamente al committente il pagamento delle retribuzioni non ricevute. Questo diritto è esercitabile solo fino all'importo che il committente deve ancora all'appaltatore al momento in cui i lavoratori fanno causa.
Il committente è il cliente che ha ordinato l'opera o il servizio, mentre l'appaltatore è l'impresa che lo esegue. I lavoratori possono agire anche se l'appaltatore è inadempiente verso di loro, ma non possono ottenere più di quanto il committente non abbia già pagato all'appaltatore.
Quando si applica
- Un operaio edile assunto da una ditta di costruzioni non riceve lo stipendio da due mesi; il condominio per cui la ditta lavora non ha ancora saldato la fattura.
- Un idraulico dipendente di un'impresa di ristrutturazione non viene pagato per il lavoro svolto; il proprietario dell'appartamento ristrutturato deve ancora all'impresa una parte del corrispettivo.
- Un giardiniere alle dipendenze di una cooperativa di manutenzione del verde agisce contro il Comune, che ha commissionato la cura dei parchi e non ha ancora pagato la cooperativa.
- Un addetto alle pulizie di un'azienda di servizi per uffici chiede al conduttore dell'ufficio il pagamento delle ore lavorate, finché il conduttore non ha saldato la fattura all'azienda.
Cosa questo articolo non dice
- Un subappaltatore che non è stato pagato dal suo appaltatore non può usare l'articolo 1676; per i subappaltatori esiste una norma specifica, l'articolo 1670.
- Il committente che ha già pagato per intero l'appaltatore non è obbligato verso i dipendenti, perché il debito del committente è già estinto.
- L'articolo 1676 non copre richieste di danni diversi dalla retribuzione, come il risarcimento per licenziamento ingiustificato o per infortunio sul lavoro.
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