Art. 1715 Codice Civile

Responsabilità del mandatario per terzi - Art. 1715

Art. 1715 c.c.: il mandatario in nome proprio non risponde per obbligazioni dei terzi, salvo se insolvenza nota o conoscibile al contratto.

Testo ufficiale Art. 1715 Codice Civile — Italia

In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1715 riguarda il mandato senza rappresentanza (art. 1705). In mancanza di patto contrario, il mandatario che contratta in nome proprio non assume verso il mandante la responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni dei terzi con cui ha stipulato.

L'eccezione è data dall'ipotesi in cui, al momento della conclusione del contratto, l'insolvenza del terzo fosse nota o dovesse esser nota al mandatario.

Le parti possono convenire diversamente con un patto contrario.

Quando si applica

  • Un mandatario acquista merci per conto del mandante ma in nome proprio; il fornitore non consegna. Salvo che il mandatario conoscesse l'insolvenza del fornitore, il mandante non può pretendere il risarcimento dal mandatario.
  • Un agente stipula un contratto di locazione per conto del proprietario ma in nome proprio; l'inquilino non paga. Il mandante non può rivalersi sul mandatario se non era nota l'insolvenza dell'inquilino.
  • Un mandatario vende un immobile per conto del mandante ma in nome proprio; l'acquirente non paga. Se il mandatario sapeva che l'acquirente era insolvente, risponde verso il mandante.
  • Il mandatario conclude un contratto di appalto per conto del mandante; l'appaltatore fallisce. Se il fallimento era prevedibile al momento del contratto, il mandatario può essere responsabile.
  • Il mandatario agisce senza rappresentanza e il terzo adempie parzialmente; il mandante subisce un danno. La responsabilità del mandatario è esclusa a meno che non conoscesse la situazione finanziaria del terzo.

Cosa questo articolo non dice

  • Casi in cui il mandatario agisce con rappresentanza (art. 1704): in tal caso il mandante è direttamente vincolato.
  • La responsabilità del mandatario per la propria diligenza nell'esecuzione del mandato (art. 1710).
  • I diritti del mandatario verso il terzo contrattante, disciplinati ad esempio dall'art. 1706 sugli acquisti del mandatario.

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