Art. 1714 Codice Civile

Interessi sulle somme riscosse dal mandatario - Art. 1714

Il mandatario deve al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse, dal giorno in cui avrebbe dovuto consegnarle o spedirle o impiegarle.

Testo ufficiale Art. 1714 Codice Civile — Italia

Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo impone al mandatario di pagare al mandante gli interessi legali sulle somme che ha riscosso per conto di quest'ultimo. L'obbligo decorre dal giorno in cui il mandatario avrebbe dovuto consegnare o spedire il denaro al mandante, oppure impiegarlo secondo le istruzioni ricevute.

Gli interessi sono calcolati al tasso legale, che è stabilito periodicamente con decreto ministeriale. La norma non fissa il tasso, ma solo il momento iniziale della decorrenza.

Il mandatario che ritarda la consegna o l'impiego delle somme riscosse è tenuto a corrispondere gli interessi a partire dal giorno in cui avrebbe dovuto adempiere, non dal giorno in cui ha effettivamente riscosso.

Quando si applica

  • Un agente immobiliare riscuote il prezzo di vendita di un appartamento per conto del proprietario, ma trattiene la somma per un mese prima di versarla.
  • Un mandatario riceve istruzioni di investire i proventi di una vendita in titoli di stato, ma non lo fa subito e li tiene sul suo conto corrente.
  • Un rappresentante commerciale incassa i crediti dei clienti per conto dell'azienda e ritarda la rimessa alla sede centrale.
  • Un avvocato incassa il risarcimento danni per il cliente ma non lo trasferisce tempestivamente sul conto del cliente.
  • Un amministratore di condominio riscuote le quote condominiali ma non le versa sul conto comune entro la scadenza prevista.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica agli interessi su somme dovute dal mandante al mandatario (come compenso o rimborso spese), che sono regolati dall'art. 1720.
  • Non stabilisce il tasso di interesse legale, che è determinato periodicamente con decreto ministeriale e non è indicato nell'articolo.
  • Non riguarda la responsabilità del mandatario per danni ulteriori derivanti dal ritardo, che può essere coperta da altre norme come gli artt. 1710 e 1715.
  • Non si applica alle somme che il mandatario ha già speso per conto del mandante prima di riscuoterle, poiché l'obbligo sorge solo sulle somme riscosse e non ancora impiegate.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1714 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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