Responsabilità per sostituzione - Art. 1717
Il mandatario risponde del sostituto se non autorizzato o necessario; se autorizzato senza indicazione, solo per colpa nella scelta.
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina la responsabilità del mandatario quando affida l'esecuzione del mandato a un'altra persona (il sostituto). Se il mandatario sostituisce altri a sé senza essere autorizzato dal mandante o senza che la sostituzione sia necessaria per la natura dell'incarico, risponde personalmente di ciò che il sostituto fa. Se invece il mandante aveva autorizzato la sostituzione ma non aveva indicato chi doveva essere il sostituto, il mandatario risponde solo se ha scelto male (colpa nella scelta). In ogni caso, il mandatario risponde delle istruzioni che ha dato al sostituto. Il mandante ha inoltre il diritto di agire direttamente contro il sostituto per i danni subiti.
Quando si applica
- Un agente immobiliare incarica un collega non autorizzato di mostrare un immobile, e il collega danneggia la proprietà.
- Un amministratore di condominio autorizzato a delegare la gestione ma senza indicare il nome, sceglie un fornitore negligente causando un danno.
- Un mandatario che, per emergenza, affida l'incarico a un sostituto senza chiedere permesso, e il sostituto conclude un contratto svantaggioso.
- Il mandante cita direttamente il sostituto per un errore commesso durante l'esecuzione del mandato.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la responsabilità del mandatario per i propri atti (coperta dagli artt. 1710 e 1711).
- Non regola la revoca del mandato (trattata dagli artt. 1723-1726).
- Non si applica alla pluralità di mandatari (art. 1716).
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