Art. 1718 Codice Civile

Custodia merci e tutela diritti del mandante - Art. 1718

Il mandatario deve custodire le merci del mandante, tutelarlo verso il vettore e avvisarlo. L'obbligo vale anche se rifiuta l'incarico professionale.

Testo ufficiale Art. 1718 Codice Civile — Italia

Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo. Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'art. 1515. Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma impone al mandatario di conservare e proteggere le cose che gli sono state spedite per conto del mandante. Se la merce giunge a destinazione danneggiata, deteriorata o in ritardo, il mandatario ha il dovere di tutelare le ragioni del mandante nei confronti del vettore trasportatore, effettuando le opportune riserve e contestazioni.

In presenza di situazioni urgenti, come la gestione di beni soggetti a rapido deterioramento, il mandatario ha la facoltà di procedere alla vendita delle cose seguendo le modalità stabilite dall'art. 1515. Inoltre, deve dare immediata comunicazione al mandante sia del verificarsi di tali eventi, sia dell'eventuale mancato arrivo della merce spedita.

Questo dovere di protezione e informazione sussiste anche se il destinatario decide di rifiutare l'incarico conferitogli, a condizione che l'attività richiesta rientri nel campo della sua abituale esercizio professionale.

Quando si applica

  • Un professionista riceve un carico di merce con imballaggi danneggiati inviato da un cliente e deve formulare contestazioni al vettore per preservare le ragioni del mittente.
  • Un intermediario riceve beni deperibili arrivati con forte ritardo e procede alla vendita urgente a norma dell'art. 1515 per evitarne la perdita totale.
  • Un operatore professionale riceve prodotti inviati per un mandato che decide di non accettare, ma deve comunque custodirli e avvisare subito il mandante.
  • Un mandatario constata la mancata consegna delle cose attese rispetto ai tempi previsti e ne dà immediata segnalazione al mandante.

Cosa questo articolo non dice

  • La determinazione del risarcimento del danno dovuto dal vettore per perdita o avaria, regolata dalle norme sul contratto di trasporto.
  • L'obbligo del mandante di somministrare i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato o la custodia delle cose.
  • L'ipotesi in cui l'incarico inviato esuli del tutto dall'attività professionale ordinaria del destinatario che sceglie di non accettarlo.

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