Responsabilità per domestici e commessi - Art. 2049
Art. 2049: padroni e committenti rispondono per danni da illecito di domestici e commessi nell'esercizio delle mansioni. Non si applica ad altri lavoratori.
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che i padroni (datori di lavoro) e i committenti (coloro che affidano un incarico) sono responsabili dei danni causati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi, quando il danno avviene nello svolgimento delle mansioni a cui sono adibiti. Si tratta di una responsabilità oggettiva: non è necessario dimostrare una colpa del padrone o committente.
Il termine "domestici" si riferisce al personale di servizio domestico (collaboratori familiari, colf, badanti), mentre "commessi" indica impiegati, commessi di negozio, commessi viaggiatori e altri lavoratori subordinati con funzioni esecutive. Non tutti i dipendenti sono coperti: la norma è limitata a queste due categorie.
La responsabilità sorge solo se il fatto illecito è commesso "nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti". Se il domestico o commesso agisce al di fuori delle sue mansioni (per scopi personali), il padrone non risponde.
Quando si applica
- Un domestico, mentre pulisce i vetri, lascia cadere il secchio che colpisce un passante causandogli una lesione.
- Un commesso in un negozio, mentre cerca di raggiungere un prodotto sullo scaffale, urta e rompe un vaso di proprietà di un cliente.
- Un autista (commesso) di un'azienda, durante la consegna di merci, investe un pedone per distrazione.
- Una badante (domestica), mentre prepara il pranzo, provoca un incendio che si propaga all'appartamento del vicino.
Cosa questo articolo non dice
- Danni causati da un operaio di fabbrica durante la produzione: l'art. 2049 non si applica perché l'operaio non è 'domestico' né 'commesso' nel senso stretto della norma.
- Danni causati da un libero professionista (es. avvocato) incaricato da un cliente: non rientra nella nozione di 'commesso'.
- Danni causati da un domestico o commesso al di fuori dell'orario di lavoro e senza relazione con le mansioni assegnate (es. un commesso che investe un pedone mentre va al cinema dopo il lavoro).
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