Responsabilità per attività pericolose - Art. 2050
L'art. 2050 impone risarcimento per danni da attività pericolosa, salvo prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo si applica a chiunque svolga un'attività considerata pericolosa, sia per le sue caratteristiche intrinseche sia per gli strumenti utilizzati.
Se da questa attività deriva un danno a un'altra persona, il danneggiante è obbligato a risarcirlo. L'unica via per sottrarsi a questa responsabilità è dimostrare di aver messo in atto tutte le misure adatte a prevenire il danno.
Si tratta di un'inversione dell'onere della prova: non spetta alla vittima provare la colpa, ma al danneggiante provare di aver fatto tutto il possibile.
Quando si applica
- Un cantiere edile fa cadere un mattone su un passante.
- Un impianto chimico rilascia fumi tossici che danneggiano i raccolti vicini.
- L'uso di esplosivi in una cava provoca la rottura di finestre nelle case vicine.
- Un'azienda che smaltisce rifiuti pericolosi contamina la falda acquifera.
- Un pilota di drone perde il controllo e il drone colpisce una persona.
Cosa questo articolo non dice
- Danni da circolazione di veicoli (disciplinati dall'art. 2054).
- Danni da cose in custodia, come una macchia d'olio sul pavimento (art. 2051).
- Danni causati da animali (art. 2052).
- Danni derivanti da ordinaria negligenza in attività non pericolose (art. 2043).
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