Responsabilità solidale tra più responsabili - Art. 2055
Più responsabili di un danno sono obbligati in solido. Chi risarcisce ha regresso verso gli altri in base alla colpa. In dubbio, colpe uguali.
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando più persone concorrono a causare un danno, l'articolo 2055 le rende tutte obbligate in solido al risarcimento. Ciò significa che la parte lesa può chiedere l'intero risarcimento a uno qualsiasi dei responsabili, senza dover suddividere la richiesta tra tutti.
Dopo che uno dei responsabili ha pagato, ha diritto di regresso verso gli altri. La misura del regresso è determinata dalla gravità della colpa di ciascuno e dall'entità delle conseguenze derivate dal loro comportamento. Se non è possibile stabilire le diverse colpe, la legge le presume uguali.
La responsabilità solidale non richiede che i responsabili abbiano agito insieme; è sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche per azioni indipendenti che hanno concorso al danno.
Quando si applica
- Un incidente stradale causato da due automobilisti che procedono contromano e si scontrano, ferendo un pedone.
- Un cantiere edile dove un operaio cade per la mancata adozione di misure di sicurezza da parte sia del capocantiere sia del datore di lavoro.
- Un danno a un appartamento causato da una perdita d'acqua proveniente dal condominio superiore, imputabile a più condomini per negligenza nella manutenzione.
- Una rissa tra più persone che provoca lesioni a un passante, dove tutti i partecipanti sono responsabili.
Cosa questo articolo non dice
- La quantificazione del danno, che è disciplinata dall'articolo 2056.
- I danni causati da una sola persona, che non rientrano nella solidarietà.
- La responsabilità per danni da cose in custodia (articolo 2051) quando non vi è pluralità di soggetti.
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