Obblighi dell'institore su registro e conti Art. 2205
L'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili per la sede gestita.
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'institore è il soggetto preposto dall'imprenditore all'esercizio di un'impresa commerciale, di una sede secondaria o di un ramo particolare. Questa norma stabilisce che l'institore condivide con l'imprenditore i doveri formali inerenti alla pubblicità legale e alla gestione documentale dell'attività.
Nello specifico, la disposizione impone all'institore di cura degli adempimenti relativi all'iscrizione nel registro delle imprese per la sede a cui è preposto, oltre all'obbligo di curare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritte dalla legge.
Quando si applica
- Il direttore di una filiale aziendale che provvede al deposito degli atti relativi alla propria sede secondaria nel registro delle imprese.
- L'institore preposto a un ramo d'azienda che cura la registrazione e la conservazione del libro giornale e del libro degli inventari.
- Il preposto all'esercizio dell'intera impresa che assicura l'osservanza degli adempimenti pubblicitari aziendali insieme all'imprenditore.
Cosa questo articolo non dice
- La responsabilità dell'institore per gli atti compiuti senza rendere noto il nome dell'imprenditore, disciplinata altrove nel codice.
- I limiti e l'estensione dei poteri di rappresentanza sostanziale o processuale dell'institore, definiti in altre disposizioni.
- L'individuazione specifica di quali libri e scritture contabili siano obbligatori per l'impresa commerciale.
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