Materia fornita dal prestatore d'opera – Art. 2223
Le norme sul contratto d'opera si applicano anche se il prestatore d'opera fornisce la materia, salvo che la materia sia prevalente (norme sulla vendita).
Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se il prestatore d'opera fornisce la materia per eseguire il lavoro, restano in vigore le regole del contratto d'opera (capo II, titolo III). L'eccezione scatta quando le parti hanno considerato la materia come elemento principale: in quel caso l'accordo è una vendita, non un contratto d'opera.
Per decidere si guarda al valore e al ruolo della materia rispetto all'opera. Se la materia è il bene fondamentale e il lavoro è accessorio, si applicano le norme sulla vendita. Se invece il lavoro è l'elemento centrale, anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, si applicano le norme sul contratto d'opera.
Quando si applica
- Un falegname costruisce una libreria su misura con legno di sua proprietà: il contratto è d'opera, a meno che il legno (ad esempio un legno pregiato) non sia il valore principale.
- Un sarto confeziona un abito con tessuto che lui stesso fornisce: se il tessuto è di grande pregio e il lavoro è secondario, potrebbe trattarsi di vendita.
- Un idraulico installa una caldaia che lui acquista e fornisce: l'installazione è il lavoro principale, quindi è contratto d'opera.
- Un gioielliere realizza un anello con una gemma di sua proprietà: se la gemma è il valore prevalente, si applicano le norme sulla vendita.
- Un fabbro realizza una ringhiera in ferro battuto usando il metallo che lui stesso procura: di solito è contratto d'opera, salvo che il metallo sia il motivo principale dell'accordo.
Cosa questo articolo non dice
- Il caso in cui il committente fornisce la materia: allora l'articolo non si applica (si resta nel contratto d'opera).
- La determinazione del corrispettivo: l'art. 2225 regola il compenso, non questo articolo.
- I vizi dell'opera o della materia: l'art. 2226 disciplina difformità e vizi, indipendentemente da chi fornisce la materia.
- Il recesso unilaterale: l'art. 2227 regola il recesso, non questo articolo.
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