Fissazione del termine e recesso - Art. 2224
Se il prestatore d'opera non esegue a regola d'arte, il committente può fissare un termine; scaduto, può recedere e chiedere danni. Art. 2224.
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma vale per i contratti d'opera, cioè quando una persona (prestatore d'opera) si impegna a fare un lavoro verso un corrispettivo, senza essere un dipendente. Se il lavoro non è fatto come pattuito nel contratto o secondo le regole della professione (a regola d'arte), il cliente (committente) può concedere un termine adatto per mettersi in regola.
Se il prestatore non si adegua entro quel termine, il committente può sciogliere il contratto (recesso) e chiedere anche i danni subiti. Il termine deve essere congruo, cioè ragionevole rispetto al tipo di lavoro e alla difformità.
La norma non copre i difetti nascosti dell'opera già completata (per quelli c'è l'articolo 2226) né il recesso senza motivo (articolo 2227).
Quando si applica
- Un idraulico installa un wc con raccordi diversi da quelli previsti nel preventivo e il cliente glielo fa notare.
- Un falegname consegna un armadio con legno diverso da quello scelto, e il committente gli dà un termine per sostituirlo.
- Un giardiniere pota le piante contro le indicazioni scritte del proprietario, che gli intima di correggere il lavoro entro una settimana.
Cosa questo articolo non dice
- Vizi o difetti dell'opera già completata e accettata (articolo 2226).
- Recesso unilaterale del committente prima che il lavoro inizi (articolo 2227).
- Impossibilità sopravvenuta di eseguire l'opera per cause indipendenti dal prestatore (articolo 2228).
- Rapporti di lavoro subordinato (contratto di lavoro dipendente).
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