Art. 2242 Codice Civile

Vitto, alloggio e assistenza (Art. 2242)

Lavoratore convivente: diritto a vitto, alloggio e assistenza medica per brevi infermità, oltre retribuzione. Le parti contribuiscono a previdenza e assistenza.

Testo ufficiale Art. 2242 Codice Civile — Italia

Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica. Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo si applica al prestatore di lavoro che vive presso la famiglia datrice (convivenza familiare). Oltre alla retribuzione in denaro, ha diritto al vitto e all'alloggio. Per malattie brevi, gli spettano anche cura e assistenza medica.

Le parti del rapporto (lavoratore e datore) devono versare contributi agli istituti di previdenza e assistenza nei modi stabiliti dalla legge. Il diritto alla cura e assistenza è limitato alle infermità di breve durata; non si estende a cure per patologie croniche o di lunga degenza.

Quando si applica

  • Una domestica che vive presso la famiglia ha diritto a pasti e stanza, oltre allo stipendio mensile.
  • Un collaboratore domestico convivente si ammala di una lieve influenza per due giorni; il datore deve fornire le cure mediche e l'assistenza necessaria.
  • Un badante che vive con l'assistito subisce un infortunio minore; il datore copre le spese per la visita medica e i farmaci.
  • Dopo una breve malattia, il lavoratore riprende il lavoro; il datore ha già sostenuto le spese per le cure coperte dall'articolo.
  • Il datore e il lavoratore convivente contribuiscono agli enti previdenziali (INPS) secondo le modalità previste dalla legge.

Cosa questo articolo non dice

  • Malattie di lunga durata o croniche (non sono 'infermità di breve durata').
  • Il diritto a ferie o periodi di riposo (regolato dall'art. 2243).
  • L'indennità di anzianità (art. 2245).
  • Il recesso dal contratto di lavoro (art. 2244).

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