Vitto, alloggio e assistenza (Art. 2242)
Lavoratore convivente: diritto a vitto, alloggio e assistenza medica per brevi infermità, oltre retribuzione. Le parti contribuiscono a previdenza e assistenza.
Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto, all'alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica. Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo si applica al prestatore di lavoro che vive presso la famiglia datrice (convivenza familiare). Oltre alla retribuzione in denaro, ha diritto al vitto e all'alloggio. Per malattie brevi, gli spettano anche cura e assistenza medica.
Le parti del rapporto (lavoratore e datore) devono versare contributi agli istituti di previdenza e assistenza nei modi stabiliti dalla legge. Il diritto alla cura e assistenza è limitato alle infermità di breve durata; non si estende a cure per patologie croniche o di lunga degenza.
Quando si applica
- Una domestica che vive presso la famiglia ha diritto a pasti e stanza, oltre allo stipendio mensile.
- Un collaboratore domestico convivente si ammala di una lieve influenza per due giorni; il datore deve fornire le cure mediche e l'assistenza necessaria.
- Un badante che vive con l'assistito subisce un infortunio minore; il datore copre le spese per la visita medica e i farmaci.
- Dopo una breve malattia, il lavoratore riprende il lavoro; il datore ha già sostenuto le spese per le cure coperte dall'articolo.
- Il datore e il lavoratore convivente contribuiscono agli enti previdenziali (INPS) secondo le modalità previste dalla legge.
Cosa questo articolo non dice
- Malattie di lunga durata o croniche (non sono 'infermità di breve durata').
- Il diritto a ferie o periodi di riposo (regolato dall'art. 2243).
- L'indennità di anzianità (art. 2245).
- Il recesso dal contratto di lavoro (art. 2244).
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